Art. 181 · Attribuzioni speciali del comandante, capoguardia o caposorvegliante negli stabilimenti penali e nei riformatorii.
RegolamentoCapo VII

Art. 181

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Attribuzioni speciali del comandante, capoguardia o caposorvegliante negli stabilimenti penali e nei riformatorii.

In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti penali e nei riformatorii, il comandante, capoguardia o caposorvegliante devono tenere i registri indicati nel precedente articolo, meno quelli prescritti dalle lettere a, c, e, g, h, m, i quali sono di competenza della direzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-181