RegolamentoCapo VII

Art. 178

Vigilanza sulla pulizia dei detenuti che vestono abiti propri.

In vigore dal 30 giu 1891
Quando i detenuti nelle carceri giudiziarie vestono abiti propri, il comandante o capoguardia deve sorvegliare che questi sieno lavati, mantenuti puliti ed in buono stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-178

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo