Regolamento›Capo VII
Art. 174
Denunzia delle morti dei detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Avvenendo la morte di qualche detenuto o ricoverato, il comandante, capoguardia o caposorvegliante ne informa immediatamente l'autorità dirigente, e, se trattasi di inquisiti, anche la competente autorità giudiziaria; ne fa poi regolare denunzia all'ufficio dello stato civile, nei modi determinati dalla legge; ed, ove si tratti di un detenuto morto nelle carceri giudiziarie, eseguisce le occorrenti annotazioni nella matricola.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-174