Regolamento›Capo VII
Art. 172
Doveri relativi alla disciplina dei detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Per ciò che riflette la disciplina dei detenuti o ricoverati, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve:
a) far perquisire possibilmente alla sua presenza, i detenuti o ricoverati ogni qual volta entrano od escono dallo stabilimento, e sempre quando lo giudichi opportuno, prescrivendo quelle cautele che per l'osservanza della disciplina e per la sicurezza dello stabilimento ravvisi convenienti;
b) custodire le chiavi dello stabilimento e, durante la notte, anche quelle degli ingressi principali, quando l'autorità dirigente non creda di tenerle presso di sè;
c) sorvegliare l'introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, disponendo all'uopo speciali visite e intervenendovi, ove occorra, egli stesso;
d) visitare, quanto più di sovente è possibile, le celle dei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua e quelle di punizione, per udire i reclami che gli fossero fatti, e che egli deve, senza indugio, portare a conoscenza dell'autorità dirigente;
e) vegliare che si proceda, entro le ventiquattr'ore, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, variandone sempre l'ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai più lungo di ore cinque; avvertire che siano accuratamente battute le inferriate, e che di tutte queste visite sia presa nota in uno speciale registro;
f) eseguire personalmente non meno di due di esse cinque visite, una delle quali, possibilmente, nella notte, e aver cura che le altre siano fatte da uno dei graduati, per accertarsi delle buone condizioni delle serrature, dei cancelli, delle inferriate e dei muri interni ed esterni;
g) invigilare perché da tutti gli agenti si eseguiscano con esattezza, le disposizioni dei regolamenti, e quelle date dalle competenti autorità, rimanendo responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che si possano verificare nel servizio e che non siano stati da lui immediatamente denunziati;
h) accertarsi che i permessi di colloquio ai detenuti o ricoverati siano sempre regolarmente muniti del visto dell'autorità competente, ed invigilare affinché i colloqui stessi avvengano sotto l'osservanza delle cautele stabilite;
i) sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza, di passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti o ricoverati, e far sospendere, secondo i casi, le visite ed i colloqui;
l) invigilare affinché nessuno scritto venga consegnato ai detenuti o ricoverati, o da essi mandato fuori dallo stabilimento, se prima non sia stato letto e munito del visto delle competenti autorità;
m) far eseguire sotto la sua responsabilità al mattino, dopo la sveglia, e la sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti o ricoverati, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto; controllare di frequente egli stesso tale operazione rilasciandone dichiarazione su apposito registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-172