Regolamento›Capo VII
Art. 170
Vigilanza sui condannati o ricoverati lavoranti all'aperto.
In vigore dal 30 giu 1891
Dove i condannati o ricoverati lavorano all'aperto, il comandante, capoguardia o caposorvegliante deve disporre il servizio in modo che ogni agente abbia sempre la diretta vigilanza di un dato numero di essi ed in ogni evento ne risponda, senza che ciò tolga la responsabilità dei capi e sottocapi preposti al comando delle diverse squadre.
Di questi condannati o ricoverati egli deve compilare speciali note di consegna agli agenti preposti alla loro scorta.
Gli agenti destinati di scorta ai condannati che lavorano all'aperto debbono essere da lui passati in rivista prima di recarsi sul luogo del lavoro e quando ne fanno ritorno, per accertare la regolarità della loro tenuta, lo stato delle armi, quello delle munizioni, e ricevere il rapporto del caposcorta.
Storico versioni
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