RegolamentoCapo VI

Art. 166

Loro responsabilità. - Estensione dei doveri degli impiegati.

In vigore dal 30 giu 1891
La responsabilità di un impiegato è salva ove egli venendo meno agli obblighi indicati alle lettere a, d, e, i ed l dell'articolo precedente, possa mostrare l'autorizzazione avutane per iscritto. La responsabilità del direttore non diminuisce quella dell'impiegato che venga meno agli obblighi indicati alle lettere b, c, f, g, h, m ed n del detto articolo. Gli obblighi determinati dall'articolo stesso si estendono al personale aggregato, all'infuori di quelli derivanti dalle disposizioni della lettera a, che non si estendono ai cappellani, ai medici-chirurghi, ai farmacisti e ai maestri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-166

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