RegolamentoCapo VI

Art. 163

Divieto al personale di accedere nelle località assegnate alle detenute o ricoverate senza aver seco una suora od una guardiana ed alle famiglie

In vigore dal 30 giu 1891
di introdursi nello stabilimento. Tutti i componenti il personale amministrativo ed aggregato, accedendo nelle località assegnate alle detenute o ricoverate, devono sempre aver seco una suora od una guardiana. È vietato ai componenti le famiglie e agli addetti al servizio del personale suddetto, di introdursi nell'interno dello stabilimento (cortili di passeggio, corridoi, infermerie, laboratorii, dormitorii, ecc.), o di farvi accedere persone estranee all'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-163

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