Regolamento›Capo VI
Art. 161
Obbligo agli impiegati di obbedire ai loro superiori. Modo di reclamare.
In vigore dal 30 giu 1891
Corre obbligo a tutti gli impiegati di eseguire, senza osservazioni, gli incarichi ad essi affidati dal direttore o da chi ne fa le veci, salvo il diritto di ricorrere al Ministero se credono che questi incarichi non siano inerenti al loro ufficio.
Essi debbono sempre tenere informato il direttore di quanto venga a loro notizia che, direttamente o indirettamente, possa interessare il servizio dello stabilimento.
Gli impiegati possono inviare al prefetto della provincia o al Ministero dell'interno le loro istanze o i loro reclami soltanto in via gerarchica. Non si tiene conto delle istanze e dei reclami che pervengano per altra via.
È assolutamente proibito all'impiegato di chiedere conto al suo superiore delle informazioni che questi abbia dato su di lui; ma può sempre rivolgersi al Ministero dell'interno in via gerarchica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-161