Regolamento›Capo VI
Art. 165
Doveri degli impiegati.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli impiegati non possono:
a) esercitare altra professione o dedicarsi ad un commercio, sia direttamente sia per interposta persona, nè avere impieghi o eseguire incombenze fuori dello stabilimento, senza l'autorizzazione del Ministero;
b) associarsi a qualunque titolo, o sotto qualsiasi nome, in modo diretto o indiretto, ad imprese o somministrazioni riguardanti i servizi dello stabilimento;
c) far parte di qualsiasi associazione che direttamente o indirettamente, vincoli la loro piena libertà di azione nell'adempimento dei doveri inerenti all'ufficio che coprono;
d) servirsi per loro uso particolare di alcun oggetto di pertinenza dell'amministrazione o destinato a servizio o a vantaggio della stessa;
e) occupare detenuti o ricoverati per loro conto, senza l'autorizzazione espressa del Ministero e senza il pagamento di una gratificazione stabilita dal direttore in proporzione del servizio che ricevono;
f) accettare da qualsiasi persona che abbia interessi diretti o indiretti coll' amministrazione o coi detenuti o ricoverati doni, prestiti o promesse sotto qualunque pretesto, ragione o forma;
g) comprare o vendere, dare o ricevere ad imprestito qualsiasi somma od oggetto dagli agenti di custodia o da altri appartenenti al personale subalterno dello stabilimento, nonché dai detenuti o ricoverati;
h) ordinare ai detenuti o ricoverati lavori od oggetti per conto proprio o delle loro famiglie;
i) esportare oggetti di proprietà dei detenuti o ricoverati;
l) introdurre alcun oggetto destinato ai detenuti o ricoverati, servire da intermediario fra costoro e le persone estranee, mantenere corrispondenze nel loro interesse, comunicare notizie dell'amministrazione, o rilasciare qualsiasi certificato senza l'autorizzazione del direttore;
m) esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi influenza sugli inquisiti per la scelta dei loro difensori;
n) estrarre dagli atti ed esportare dall'ufficio, documenti di qualsiasi, natura spettanti all'amministrazione o ai detenuti o ricoverati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-165