Regolamento›Capo VII
Art. 169
Vigilanza sulla divisa degli agenti di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante, capoguardia o caposorvegliante ha l'obbligo d'invigilare a che gli agenti di custodia vestano la divisa strettamente regolamentare, tanto in servizio quanto fuori di esso (salva la eccezione fatta pei sorveglianti dell'ordinamento del corpo), e curino la buona conservazione delle armi. A tale uopo deve passare riviste quindicinali alla loro tenuta e all'armamento loro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-169