RegolamentoCapo VII

Art. 173

Rapporto giornaliero all'autorità giudiziaria.

In vigore dal 30 giu 1891
Il comandante o capoguardia addetto ad un carcere giudiziario manda ogni mattina al procuratore del Re la tabella del movimento dei detenuti prescritta dall' lettera c. Fa presentare ogni mattina nell'Ufficio del pubblico ministero e del giudice istruttore, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, alla pretura, un agente di custodia scelto dall'autorità dirigente, per riceverne gli ordini ed aver comunicazione di tutti i mutamenti che possono essere occorsi nella situazione giuridica dei detenuti esistenti nel carcere, non che di tutte le altre notizie necessarie per la regolare tenuta dei registri indicati nelle lettere a ed l dell'. Si presenta egli stesso quando ciò venga richiesto dall'autorità giudiziaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-173

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