RegolamentoCapo VII

Art. 175

Avviso all'autorità giudiziaria dei detenuti che non possono presentarsi in giudizio.

In vigore dal 30 giu 1891
Nel caso che qualche detenuto nelle carceri giudiziarie non possa per infermità presentarsi in giudizio, il comandante o capoguardia ha l'obbligo di informarne, a tempo debito, l'ufficio del pubblico ministero, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, il pretore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-175

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo