Regolamento›Capo VII
Art. 167
Destinazione del comandante, del capoguardia, del caposorvegliante.
In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti carcerari di speciale importanza, a capo degli agenti di custodia può essere destinato un comandante; negli altri un capoguardia, e nelle case di custodia, in quelle di correzione, nei manicomi giudiziari, nei riformatorii un caposorvegliante.
Negli stabilimenti d'importanza minore, le funzioni di capo possono affidarsi a sottocapiguardie o sottocapisorveglianti; e in tal caso sono loro estese le disposizioni di questo paragrafo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-167