RegolamentoCapo VI

Art. 158

Mancanze disciplinari delle suore.

In vigore dal 30 giu 1891
In caso di mancanze commesse dalle suore, l'autorità dirigente ne informa la superiora, quando dalla stessa non siano già state denunziate; e nell'uno e nell'altro caso dispone per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari corrispondenti alla mancanza commessa. Della mancanza e della punizione pronunziata, deve farsi parola nel rapporto giornaliero di cui all'. È in facoltà dell'autorità dirigente di sospendere le suore dal servizio per gravi motivi di disciplina, e di ordinare, in casi specialissimi, che esse rimangano nella loro camera, fino a nuova disposizione, dandone immediato avviso alla superiora e informandone la prefettura della provincia per gli ulteriori provvedimenti.
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