Regolamento›Capo VI
Art. 166
291 / 890Loro responsabilità. - Estensione dei doveri degli impiegati.
In vigore dal 30 giu 1891
La responsabilità di un impiegato è salva ove egli venendo meno agli obblighi indicati alle lettere a, d, e, i ed l dell'articolo precedente, possa mostrare l'autorizzazione avutane per iscritto.
La responsabilità del direttore non diminuisce quella dell'impiegato che venga meno agli obblighi indicati alle lettere b, c, f, g, h, m ed n del detto articolo.
Gli obblighi determinati dall'articolo stesso si estendono al personale aggregato, all'infuori di quelli derivanti dalle disposizioni della lettera a, che non si estendono ai cappellani, ai medici-chirurghi, ai farmacisti e ai maestri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-166