Art. 174 · Denunzia delle morti dei detenuti o ricoverati.
RegolamentoCapo VII

Art. 174

372 / 890

Denunzia delle morti dei detenuti o ricoverati.

In vigore dal 30 giu 1891
Avvenendo la morte di qualche detenuto o ricoverato, il comandante, capoguardia o caposorvegliante ne informa immediatamente l'autorità dirigente, e, se trattasi di inquisiti, anche la competente autorità giudiziaria; ne fa poi regolare denunzia all'ufficio dello stato civile, nei modi determinati dalla legge; ed, ove si tratti di un detenuto morto nelle carceri giudiziarie, eseguisce le occorrenti annotazioni nella matricola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-174