Art. 178 · Vigilanza sulla pulizia dei detenuti che vestono abiti propri.
RegolamentoCapo VII

Art. 178

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Vigilanza sulla pulizia dei detenuti che vestono abiti propri.

In vigore dal 30 giu 1891
Quando i detenuti nelle carceri giudiziarie vestono abiti propri, il comandante o capoguardia deve sorvegliare che questi sieno lavati, mantenuti puliti ed in buono stato.
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