Regolamento›Capo VII
Art. 178
376 / 890Vigilanza sulla pulizia dei detenuti che vestono abiti propri.
In vigore dal 30 giu 1891
Quando i detenuti nelle carceri giudiziarie vestono abiti propri, il comandante o capoguardia deve sorvegliare che questi sieno lavati, mantenuti puliti ed in buono stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-178