Regolamento›Capo VII
Art. 189
387 / 890Vigilanza sul sopravitto.
In vigore dal 30 giu 1891
Il graduato suddetto ha pure l'obbligo di vegliare sulla qualità dei generi di sopravitto che si distribuiscono ai detenuti o ricoverati, e di informare l'autorità dirigente, per mezzo del comandante, capoguardia o caposorvegliante, di ogni irregolarità che venga da lui notata, e di ogni reclamo fatto su questo servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-189