Regolamento›Capo VII
Art. 201
399 / 890Obbligo del rapporto.
In vigore dal 30 giu 1891
Terminato il servizio a cui vennero destinati, gli agenti di custodia fanno il loro rapporto per iscritto sullo speciale registro, al comandante, al capoguardia o al capo-sorvegliante, o, per esso, al sottocapo.
Verificandosi casi di urgenza, devono darne immediato avviso anche verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-201