Regolamento›Capo VII
Art. 205
403 / 890Permessi di uscita.
In vigore dal 30 giu 1891
Salve le esigenze del servizio, agli agenti di custodia si accordano almeno due ore di uscita al giorno e una mezza giornata libera ogni quindici giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-205