Art. 205 · Permessi di uscita.
RegolamentoCapo VII

Art. 205

403 / 890

Permessi di uscita.

In vigore dal 30 giu 1891
Salve le esigenze del servizio, agli agenti di custodia si accordano almeno due ore di uscita al giorno e una mezza giornata libera ogni quindici giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-205