Regolamento›Capo VII
Art. 211
Arresti di rigore. Mancanze per le quali sono inflitti.
In vigore dal 30 giu 1891
Si infliggono gli arresti di rigore al recidivo per la terza volta nelle infrazioni indicate nell'; al recidivo per la seconda volta nelle infrazioni indicate nell'; al recidivo nelle infrazioni indicate nell'articolo precedente; a chi commette queste ultime infrazioni con circostanze aggravanti; e a chi per la prima volta incorra nelle infrazioni seguenti:
a) permettere che nell'infermeria s'introducano cibi o bevande non ordinate dal medico-chirurgo;
b) dar lavoro ai detenuti o ricoverati senza permesso, e non denunziare la scoperta di lavori clandestini;
c) mangiare e bere, nell'interno dello stabilimento, con detenuti, ricoverati o persone ammesse a visitarli;
d) fare, senza autorizzazione dell'autorità competente, commissioni di qualsivoglia natura per conto di detenuti o ricoverati;
e) rendere possibile, per negligenza, che s'introducano nello stabilimento carte da giuoco, dadi o che altro di simil genere, danari, istrumenti atti ad offendere o a facilitare una fuga, o non sequestrarli scoprendoli;
f) ingerirsi negli affari relativi ai processi dei detenuti, influire sulla scelta dei loro difensori, o dar notizie sugli atti processuali;
g) mangiare e bere fuori dello stabilimento con congiunti dei detenuti o ricoverati, o, scientemente, con detenuti liberati da meno di tre anni;
h) maltrattare i detenuti o ricoverati;
i) fare osservazioni in servizio e censurare a voce o in iscritto l'operato dei superiori;
l) rimanere, senza permesso, assente dallo stabilimento per un tempo non superiore alle quarantott'ore;
m) oltrepassare il termine del congedo per un tempo non superiore al suddetto;
n) istigare i compagni, i detenuti o ricoverati all'insubordinazione;
o) contrarre debiti con appaltatori dei servizi dello stabilimento, con congiunti di detenuti o di ricoverati;
p) disobbedire agli ordini superiori;
q) vendere, dare a pegno o ad imprestito oggetti acquistati col fondo di massa;
r) abbandonare il posto di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze;
s) introdursi nelle camere delle detenute o ricoverate senza ordine o regolare richiesta;
t) rendere possibile per negligenza qualsiasi tentativo di evasione da parte di detenuti o ricoverati sui quali dovevano sorvegliare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-211