Regolamento›Capo VII
Art. 214
Dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal corpo. Mancanze per le quali possono essere inflitte.
In vigore dal 30 giu 1891
Dispensa dal servizio; destituzione con espulsione dal corpo.
Mancanze per le quali possono essere inflitte.
Si infligge la dispensa dal servizio, o la destituzione con l'espulsione dal corpo, al recidivo nelle infrazioni indicate negli ; a chi commette le infrazioni stesse con circostanze aggravanti o per le quali gli sia stato già inflitto il massimo della punizione indicato alla lettera d dell' oppure la retrocessione di classe; e a chi commette le infrazioni seguenti:
a) rifiutarsi di eseguire gli ordini dati dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria in base ai regolamenti, oppure commettere grave mancanza di rispetto verso le stesse;
b) appropriarsi le bevande, gli alimenti, i medicinali o altro di spettanza dei detenuti o ricoverati;
c) omettere di denunziare il trafugamento di oggetti spettanti all'amministrazione, fatto dai detenuti o ricoverati allo scopo di commettere reati o di evadere;
d) sottoporre i detenuti o ricoverati a sevizie o a punizioni non ordinate dall'autorità competente;
e) associarsi direttamente o indirettamente agli interessi dei fornitori;
f) accettare dai detenuti o ricoverati, o dalle loro famiglie mancie o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, ed entrare in rapporti d'interesse con gli uni o con le altre;
g) favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti o ricoverati sia dentro che fuori dello stabilimento;
h) rendere possibili, per negligenza, evasioni di detenuti o ricoverati affidati alla loro custodia o sorveglianza;
i) non osservare le disposizioni regolamentari e la consegna ricevuta, qualora queste circostanze abbiano potuto influire sull'evasione di detenuti o ricoverati;
l) istigare alla diserzione;
m) mancare apertamente di subordinazione, usare minacce o vie di fatto che non costituiscano reato punibile ai sensi dell' dell'ordinamento del corpo;
n) abbandonare, anche momentaneamente, il servizio comandato senza essere surrogato, nel caso che ciò abbia avuto gravi conseguenze;
o) rimanere assente dallo stabilimento, senza autonazione, oltre le quarantott'ore, ma non più di cinque giorni;
p) violare gli arresti in sala di disciplina;
q) commettere atti di viltà in servizio;
r) contrarre, senza permesso, matrimonio civile o religioso;
s) tentare di sedurre o di ottenere favori da detenute o ricoverate o fare ad esse proposte disoneste;
t) appropriarsi o distrarre qualsiasi somma od oggetto affidatogli in custodia per ragioni di ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-214