Regolamento›§ 3
Art. 277
Lavoro per conto proprio permesso agli inquisiti.
In vigore dal 30 giu 1891
Gli inquisiti che trovansi nelle condizioni indicate dall', primo capoverso, possono, previo il consenso dell'autorità giudiziaria competente, essere autorizzati a lavorare per conto proprio, per conto di committenti e anche dell'amministrazione, sempre quando ciò sia conciliabile con la disposizione dei locali, con la disciplina interna dello stabilimento, e si sottopongano al pagamento della quota stabilita dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-277