Regolamento›§ 3
Art. 272
Divieto di qualsiasi giuoco.
In vigore dal 30 giu 1891
Sono proibiti i giuochi di qualsiasi natura ed ogni occupazione, all'infuori di quelle esplicitamente consentite dai regolamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-272