Regolamento›§ 3
Art. 274
Denunzia all'autorità giudiziaria dei delitti commessi nello stabilimento.
In vigore dal 30 giu 1891
In caso di delitti commessi nello stabilimento, l'autorità dirigente ne accerta le circostanze di fatto e ne stende immediato processo verbale, indicando i nomi di coloro che ne siano stati testimoni.
Questo verbale, da essa firmato, viene trasmesso all'autorità giudiziaria competente del luogo, e comunicato in copia alla prefettura ed al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-274