Regolamento§ 3

Art. 279

Condannati addetti ai servizii domestici.

In vigore dal 30 giu 1891
I condannati di esemplare condotta, che abbiano scontata la metà della pena, possono essere applicati ai servizii domestici dello stabilimento. I condannati all'ergastolo non possono essere addetti a tali ufficii prima di avere scontato venti anni di pena. Non possono di regola essere addetti a questi ufficii i condannati recidivi, quelli per furto, per rapina e per delitti contro il buon costume, e coloro che furono puniti per le infrazioni disciplinari indicate negli , lettere a, b, c, e, f, i, l e 362. Colui che, profittando di quell'ufficio speciale, trasgredisce i doveri ad esso inerenti, oltre alla punizione prevista dal regolamento, è revocato dal posto, e, se la mancanza commessa è fra quelle indicate negli lettere f, g, e 364, non può esservi più riammesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-279

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