Regolamento›§ 3
Art. 282
Durata del tirocinio.
In vigore dal 30 giu 1891
Il tirocinio non può, in via ordinaria, essere minore di un mese, trascorso il quale, si intende compiuto non appena il condannato si dimostri sufficientemente pratico del mestiere.
In ogni caso non può di regola protrarsi oltre i sei mesi.
I condannati giunti da altri stabilimenti o che vengono addetti ad un mestiere già da essi esercitato quali lavoranti effettivi, non sono sottoposti a nuovo tirocinio.
Storico versioni
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