Regolamento›§ 3
Art. 287
Divisione della mercede. - Quota assegnata secondo le specie di pena.
In vigore dal 10 apr 1922
A tal uopo il prezzo integrale della mano d'opera si divide in decimi, e vengono assegnati come gratificazione:
a) quattro decimi al condannato all'ergastolo;
b) cinque decimi al condannato alla reclusione;
c) sei decimi al condannato alla detenzione;
d) sette decimi al condannato all'arresto;
e) otto decimi al detenuto giudicabile.
Gli altri decimi sono devoluti allo Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-287