Regolamento›§ 3
Art. 284
Tariffa di mano d'opera.
In vigore dal 30 giu 1891
Le tariffe della mano d'opera dei detenuti addetti al lavoro ed ai servizii interni, devono essere distinte per ogni officina o servizio ed affisse in tutti i laboratorii, nelle celle e nei dormitorii.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-284