Regolamento›§ 3
Art. 283
Passaggio a lavorante retribuito.
In vigore dal 30 giu 1891
Il passaggio a lavorante retribuito, nelle manifatture attivate nello stabilimento, è decretato dal direttore, previo accertamento, dell'abilità del detenuto e sentito l'agronomo il dirigente od assistente tecnico, o capo d'arte.
Ove si tratti di lavorazioni per conto di imprese private, deve essere anche sentito il loro rappresentante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-283