Regolamento›§ 3
Art. 278
Divieto ai detenuti o ricoverati di ricevere commissioni di lavoro.
In vigore dal 30 giu 1891
Non è consentito ai detenuti o ricoverati di ricevere, direttamente o indirettamente, commissioni di lavori, le quali debbono, senza eccezioni, essere date alla direzione, o, dove essa manchi, al comandante, capoguardia o caposorvegliante, e, per gli stabilimenti o le sezioni destinate a donne, alla superiora delle suore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-278