Regolamento›§ 3
Art. 281
Tirocinio.
In vigore dal 30 giu 1891
Il detenuto, che in libertà esercitava un mestiere non attivato nello stabilimento carcerario, può essere addetto ad una lavorazione affine; ma coloro i quali, finito il tirocinio necessario, si mostrino inetti, sono passati ad altra lavorazione per ordine del direttore, sentito l'agronomo, il dirigente od assistente tecnico, o il capo d'arte.
È vietata l'applicazione del condannato a quell'arte o a quel mestiere del quale abusò per delinquere, salvo quando egli venga ascritto alla classe di merito o trovisi in una casa di pena intermedia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-281