Regolamento§ 3

Art. 276

Obbligo del lavoro.

In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti carcerarii i condannati sono obbligati al lavoro. Quest'obbligo può essere anche esteso agli inquisiti, esclusi quelli che provvedano del proprio al loro mantenimento. L'obbligo del lavoro è esteso ai riformatorii colle norme stabilite dai regolamenti interni. Il lavoro nei giorni festivi è di regola facoltativo.
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