Regolamento›§ 3
Art. 276
485 / 890Obbligo del lavoro.
In vigore dal 30 giu 1891
Negli stabilimenti carcerarii i condannati sono obbligati al lavoro.
Quest'obbligo può essere anche esteso agli inquisiti, esclusi quelli che provvedano del proprio al loro mantenimento.
L'obbligo del lavoro è esteso ai riformatorii colle norme stabilite dai regolamenti interni.
Il lavoro nei giorni festivi è di regola facoltativo.
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