Regolamento›§ 3
Art. 275
Camicia di forza per i detenuti o ricoverati ribelli.
In vigore dal 30 giu 1891
Oltre all'applicazione delle punizioni appresso indicate, ogni detenuto o ricoverato, che commetta gravi atti di ribellione e di violenza, o mostri di volerne commettere, anche a danno proprio, può, nei casi d' urgenza, essere fatto rinchiudere con cintura o camicia di forza in una cella di sicurezza. Il comandante, capoguardia o caposorvegliante ne darà tosto avviso all'autorità dirigente, trattandosi di inquisiti, anche a quella giudiziaria competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-275