Regolamento›§ 3
Art. 291
Divieto di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.
In vigore dal 30 giu 1891
È assolutamente vietato di visitare gli stabilimenti carcerarii e i riformatorii senza uno speciale permesso del Ministero dell'interno, il quale può concederlo esclusivamente per ragioni di studio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-291