Regolamento›§ 3
Art. 295
Numero delle persone che possono visitare uno stabilimento.
In vigore dal 30 giu 1891
Non possono essere ammesse a visitare uno stabilimento di prigionia preventiva più di due persone, e uno stabilimento penale o un riformatorio più di quattro persone per volta; nè possono essere fatte più di due visite al giorno, salvo che non si tratti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-295