Regolamento›§ 3
Art. 296
Divieto ai visitatori di rivolgere la parola ai detenuti o ricoverati.
In vigore dal 30 giu 1891
Il direttore, o chi accompagna i visitatori, deve raccomandar loro espressamente di non rivolgere la parola ai detenuti o ricoverati, e di non fare osservazione alcuna che possa essere da questi ascoltata.
Finita la visita, fuori della presenza dei detenuti o ricoverati, il direttore può dare ai visitatori gli schiarimenti che desiderano; come può anche farli dar loro alla sua presenza.
Nessun particolare può essere comunicato riguardo agli inquisiti, e quanto ai ricoverati occorre una speciale autorizzazione del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-296