Regolamento§ 3

Art. 301

Validità dei permessi di colloquio.

In vigore dal 30 giu 1891
I permessi di colloquio valgono per una sola volta e nel giorno in cui sono rilasciati o in quello successivo. Essi sono ritirati quando il colloquio ha avuto effetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-301

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