Regolamento›§ 3
Art. 301
510 / 890Validità dei permessi di colloquio.
In vigore dal 30 giu 1891
I permessi di colloquio valgono per una sola volta e nel giorno in cui sono rilasciati o in quello successivo.
Essi sono ritirati quando il colloquio ha avuto effetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-301