Regolamento§ 3

Art. 297

Visite a scopo di studi speciali.

In vigore dal 30 giu 1891
Ove si tratti di fare studi speciali, o di ammettere a visitare uno stabilimento penale o un riformatorio, un numero di persone maggiore di quello indicato nell' (esclusi gli istituti di correzione paterna) occorre un permesso a firma del ministro dell'interno, su domanda della persona o delle persone interessate. Nella domanda deve essere indicato lo stabilimento che si desidera visitare, l'indole, lo scopo e i limiti delle ricerche che vogliono farsi. Questi permessi non possono essere accordati che a persone conosciute per la posizione che occupano, per le pubblicazioni fatte o per altri titoli scientifici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-297

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