Regolamento›§ 3
Art. 292
Eccezioni per la visita degli stabilimenti carcerarii e i riformatorii.
In vigore dal 30 giu 1891
Non hanno bisogno di tale permesso:
a) i componenti il Parlamento;
b) i presidenti delle corti e dei tribunali, non che i capi degli ufficii del pubblico ministero, rispettivamente nei distretti e circondarii di loro giurisdizione;
c) tutti gli altri componenti l'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni;
d) il vescovo della diocesi;
e) il direttore generale delle carceri, gli ispettori generali e i delegati del Ministero dell'interno;
f) i prefetti e i sottoprefetti, rispettivamente nelle loro provincie e circondarii;
g) gli ispettori delle carceri;
h) i direttori di circolo nell'esercizio delle loro funzioni;
i) questori, ispettori e delegati di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle loro funzioni;
l) i componenti la commissione visitatrice e il consiglio di sorveglianza;
m) i componenti le società di patronato esistenti nella località in cui trovasi lo stabilimento, quando esse siano regolarmente riconosciute dal Governo.
Non hanno egualmente bisogno di permesso per accedere allo stabilimento il parroco locale, o chi lo rappresenta, nell'esercizio del suo ministero, i ministri degli altri culti, quando fra i detenuti o ricoverati vi siano loro correligionarii, e le persone che accompagnano le autorità giudiziarie, quando si recano nello stabilimento per l'esercizio delle loro attribuzioni.
I nomi dei componenti la commissione visitatrice, il consiglio di sorveglianza, e la società di patronato, sono iscritti in apposita tabella, la quale deve essere tenuta affissa alla entrata di ciascuno stabilimento carcerario o riformatorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-292