Regolamento§ 3

Art. 294

Obbligo di accompagnare sempre i visitatori.

In vigore dal 30 giu 1891
I visitatori devono essere sempre accompagnati dall'autorità dirigente o da persona da essa delegata, fatta eccezione per i componenti l'ordine giudiziario nell'esercizio delle loro funzioni, pel direttore generale delle carceri, per gli ispettori generali e pei delegati del Ministero, nonché per gli ispettori delle carceri e i direttori di circolo, i quali sono accompagnati soltando quanto lo richieggano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-294

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo