Regolamento›§ 3
Art. 293
Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.
In vigore dal 30 giu 1891
Ai minori degli anni diciotto non può essere accordato il permesso di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-293