Art. 293 · Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.
Regolamento§ 3

Art. 293

502 / 890

Divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.

In vigore dal 30 giu 1891
Ai minori degli anni diciotto non può essere accordato il permesso di visitare gli stabilimenti carcerarii ed i riformatorii.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-293