Regolamento›§ 3
Art. 297
506 / 890Visite a scopo di studi speciali.
In vigore dal 30 giu 1891
Ove si tratti di fare studi speciali, o di ammettere a visitare uno stabilimento penale o un riformatorio, un numero di persone maggiore di quello indicato nell' (esclusi gli istituti di correzione paterna) occorre un permesso a firma del ministro dell'interno, su domanda della persona o delle persone interessate.
Nella domanda deve essere indicato lo stabilimento che si desidera visitare, l'indole, lo scopo e i limiti delle ricerche che vogliono farsi.
Questi permessi non possono essere accordati che a persone conosciute per la posizione che occupano, per le pubblicazioni fatte o per altri titoli scientifici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-297