Regolamento›§ 3
Art. 306
Durata del colloquio.
In vigore dal 10 apr 1922 Ogni colloquio ordinario non deve eccedere la durata di mezz'ora.
In casi eccezionali, il colloquio può protrarsi fino ad una ora.
urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-306