Regolamento›§ 3
Art. 307
Dove hanno luogo i colloqui.
In vigore dal 10 apr 1922
I colloqui dei detenuti o ricoverati coi visitatori si tengono in apposito parlatorio, coll'assistenza di agenti di custodia, sorveglianti, suore o guardiane, secondo che trattisi di detenuti, di ricoverati, di detenute, di ricoverate.
Nelle carceri giudiziarie, per i soli inquisiti e in circostanze eccezionali, i colloqui possono aver luogo in un locale distinto, mediante autorizzazione speciale della competente autorità, ma con le condizioni indicate nei precedenti .
Il direttore, per cause eccezionali, può concedere ai condannati colloqui in camere diverse dall'apposito parlatorio ed in numero più frequenti di quelli previsti dall'.
Ai condannati che debbono essere trasferiti al luogo di pena, può per una volta accordarsi il colloquio nei locali succitati, ma limitatamente alla moglie, al marito, ai figli, ai genitori, fratelli e sorelle.
Per i detenuti o ricoverati gravemente infermi, i colloqui possono essere dati anche nell'infermeria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-307