Regolamento§ 3

Art. 309

Persone escluse dall'avere i colloqui.

In vigore dal 30 giu 1891
Non può essere, di regola, accordato permesso di colloquio agli usciti da meno di un anno da uno stabilimento o da una sezione penale; a quelli che si trovano sotto la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza; alle donne di mal costume o a coloro che tengono case di tolleranza. Eccezione è fatta pel padre, per la madre, per la moglie, per il marito, per i figli, per i fratelli, per le sorelle, e per il tutore del detenuto o ricoverato. I colloqui sono sempre negati alle persone in istato di ubriachezza, quand'anche munite di regolare permesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-309

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