Regolamento§ 3

Art. 314

Colloquii con gli avvocati difensori.

In vigore dal 29 ott 1913
Nei casi nei quali il difensore può conferire con l'imputato previa autorizzazione del giudice, egli è ammesso a colloquio esibendo al capo o custode l'autorizzazione ricevuta per iscritto dal giudice; negli altri casi menzionati nell' del codice di procedura penale, in cui il difensore ha diritto di conferire liberamente coll'imputato, basta che egli esibisca l'avviso di nomina. Il cancelliere dopo il deposito dell'atto di accusa o il deposito degli atti a norma dell' del codice, o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero, ne dà partecipazione al capo o custode dello stabilimento carcerario, come è prescritto nelle norme regolamentari per l'esecuzione del Codice di procedura penale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-314

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